Manifestazioni temporanee in luogo chiuso (concerti, sagre, feste, eventi di varia natura)

Descrizione

Manifestazioni temporanee in luogo chiuso (concerti, sagre, feste, eventi di varia natura)

Le manifestazioni temporanee sono manifestazioni musicali, sportive, danzanti o espositive, come mostre, concerti, sagre, feste, eventi di varia natura. Si svolgono in un determinato periodo, con date precise di inizio e fine.

Non rientrano in questa definizione i piccoli trattenimenti effettuati presso pubblici esercizi di somministrazione, l'installazione di giostre o attrazioni di spettacolo viaggiante e l'attività circense.

Approfondimenti

Se si somministrano alimenti e bevande è necessario presentare apposita documentazione:

  • se si tratta di una manifestazione soggetta a comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione temporanea di alimenti e bevande insieme alla documentazione per lo svolgimento della manifestazione
  • se si tratta di una manifestazione soggetta ad autorizzazione presentare, prima dell'inizio della manifestazione, segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

Se l'attività svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari non è necessario soddisfare i requisiti soggettivi professionali (Decreto Legge 09/02/2012, n. 5, art. 41).

Per esercitare l'attività è comunque necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

Se si utilizza un palco, pedana o altre strutture è necessario presentare anche il certificato di collaudo e corretto montaggio (Decreto ministeriale 19/08/1996).

Se sono previste un massimo di 200 persone è necessario presentare relazione tecnica redatta e firmata da professionista competente che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche definite dalla normativa vigente.

Se si presenta domanda di autorizzazione per svolgere la manifestazione e sono previste oltre 200 persone è necessario aver ottenuto o richiedere congiuntamente anche licenza di agibilità (Regio Decreto 18/06/1931, n. 777, art. 80 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza").

Per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente non occorre una nuova verifica se in data non anteriore a due anni è già stata rilasciata la licenza di agibilità (Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 141). Fa eccezione il caso in cui la natura dei luoghi degli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.

Se sono presenti animali è necessario allegare alla documentazione apposita scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali che il SUAP inoltrerà all'autorità sanitaria competente.

Se sono presenti animali pericolosi (Decreto ministeriale 18/04/1996) è necessario possedere la dichiarazione di idoneità alla detenzione di animali pericolosi rilasciata dal prefetto (Legge 07/02/1992, n. 150, art. 6). 

La commissione scientifica CITES ha redatto un documento che traccia le linee guida per mantenere gli animali nei circhi e nelle mostre itineranti. Lo scopo è quello di fornire indicazioni utili e di proporre un protocollo operativo per verificare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali. In questo modo le Amministrazioni locali e gli organi di vigilanza possono accertare preventivamente la presenza dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni necessarie. 

L'attività svolta  deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario richiedere anche l'emissione di un'autorizzazione per attività in deroga alle emissioni sonore.

Se previsto, ai fini della tutela e della sicurezza dei lavoratori, relativamente all'attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, si applicano i dettami del Decreto ministeriale 22/07/2014.

Sono escluse le attività:

  • che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee
  • di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino a due metri rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture
  • di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi sei metri nel caso di stativi e otto metri nel caso di torri
  • di montattio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dalla stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi sette metri.

Occorre rispettare i requisiti, in termini di "safety", che il Ministero dell'Interno ha stabilito per lo svolgimento di manifestazioni temporanee (Circolare ministeriale 28/07/2017, n. 11001/110(10) come aggiornata dalla Circolare ministeriale 18/07/2018, n. 11001/110/(10)Direttiva ministeriale 19/06/2017, n. 11464 e Circolare ministeriale 07/06/2017, n. 555/OP/0001991/2017/1).

Requisiti

Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quellein materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.